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Gli 8 beni che non possono essere pignorati dal fisco

Gli 8 beni che non possono essere pignorati dal fisco

Cosa succede se non si pagano i debiti con il Fisco e quali sono i beni non pignorabili per legge? Facciamo il punto alla vigilia del debutto del nuovo agente di riscossione.

Dal 1 luglio 2017 a occuparsi della riscossione delle cartelle esattoriali sarà l’Agenzia delle Entrate – Riscossione che proseguirà il lavoro fatto finora da Equitalia. A cambiare sarà l’agente di riscossione, ma non cambieranno le regole relative al recupero dei debiti fiscali. Ecco cosa succede se non si pagano le cartelle esattoriali e quali sono i beni non pignorabili sui quali il Fisco non può rivalersi.

Beni non pignorabili in caso di debito erariale

Il mancato pagamento delle imposte e delle tasse nella maggior parte dei casi non costituisce un reato, ma è sanzionato con il recupero forzoso del debito. Vale a dire che, se non paghi i debiti con il Fisco, l’agente di riscossione incaricato dallo Stato ti invierà una cartella di pagamento per notificarti l’importo da saldare.

Se non paghi la cartella entro i termini, si procede con l’esecuzione forzata che comporta il pignoramento dei beni, l’iscrizione dell’ipoteca sui beni immobili o il fermo dell’auto. La legge stabilisce comunque precisi limiti entro i quali può avere luogo l’esecuzione forzata e individua alcuni casi in cui i beni del debitore non possono essere pignorati o possono essere pignorati solo in parte.

La casa del debitore

Le conseguenze del mancato pagamento di un debito erariale sono diverse a seconda dell’importo del debito e dei tipi di bene posseduti dal debitore. La casa del debitore può essere pignorata o vi si può iscrivere un’ipoteca solo se vengono rispettati precisi limiti:

  • se il debito con il Fisco ha un importo inferiore a 20.000 euro, l’agente di riscossione non può iscrivere l’ipoteca sui beni immobili in alcun caso;
  • se il valore complessivo dei beni immobili del debitore è inferiore a 120.000 euro, gli immobili non possono essere pignorati;
  • se il debito con il Fisco è inferiore a 120.000 euro, la casa non può essere pignorata;

  • se il debito erariale è superiore a 120.000 euro, l’agente di riscossione può pignorare la casa di proprietà del debitore. Prima di farlo deve dare un preavviso di almeno 30 giorni, poi deve iscrivere un’ipoteca sull’immobile e poter eseguire il pignoramento dopo che siano trascorsi almeno 6 mesi;

  • indipendentemente dall’ammontare del debito con il Fisco, la casa non può essere pignorata se è l’unico immobile di proprietà del debitore, se è la casa di residenza ed è accatastata come immobile non di lusso.

Una somma superiore al quinto dello stipendio

Lo stipendio del debitore può essere pignorato per un massimo di un quinto dell’importo. Il pignoramento può avvenire una volta che il salario è stato accreditato in banca oppure può essere comunicato al datore di lavoro.

La pensione sotto il minimo vitale

Se il debitore è in pensione, la pensione può essere pignorata al momento dell’accredito in banca oppure direttamente presso l’istituto di previdenza. La quota pignorabile è un quinto dell’importo netto della pensione, tenuto conto del valore minimo vitale, pari a una volta e mezzo l’importo dell’assegno minimo. Per il 2017, la quota non pignorabile della pensione è quindi pari a 672,10 euro.

I risparmi

La legge stabilisce inoltre un limite al pignoramento dei risparmi: l’agente di riscossione può pignorare le somme presenti sul conto corrente usato per l’accredito dello stipendio solo se superiori a 1.344,21 euro, cioè tre volte l’importo dell’assegno minimo.

L’auto e la polizza vita

L’auto del professionista o dell’imprenditorenon può essere pignorata se è strumentale allo svolgimento dell’attività lavorativa. Le polizze vita non possono essere mai pignorate.

Il 50% del conto corrente cointestato

In caso di beni o di conto corrente cointestati, l’agente di riscossione dei debiti fiscali potrà pignorarli per il 50% del loro valore. Se si tratta di beni divisibili, dovrà procedere alla divisione fisica e all’esecuzione forzata della metà di proprietà del debitore. Se i beni non sono divisibili, dovrà procedere alla vendita per intero del bene e all’incasso di metà del valore ricavato. L’altra metà andrà restituita all’altro titolare del bene.

Alcuni beni mobili detti “assolutamente impignorabili”

Vanno poi considerati quei beni non pignorabili per legge, a prescindere dalla natura del debito.

Beni non pignorabili

La legge elenca alcuni beni che non possono essere oggetto di esecuzione forzata o che lo sono con alcuni limiti. Si tratta di beni non pignorabili per la loro natura o per la funzione che svolgono. Sono in generale beni che riguardano la sfera privata e affettiva della vita del debitore, ritenuta intoccabile e irrinunciabile, nonché quei beni che sono per loro natura deputati alla sopravvivenza del debitore e del suo nucleo familiare.

Il codice di procedura civile, oltre a descrivere le modalità con le quali l’ufficiale giudiziario deve individuare i beni da pignorare, specifica anche i beni che non possono essere toccati o quelli che possono essere toccati solo in determinate circostanze. Non tutti i beni non pignorabili lo sono, infatti, in maniera assoluta ed identica, ma al contrario vengono dalla legge distinti secondo una gradazione decrescente.

Cose mobili assolutamente non pignorabili

Tra le cose mobili assolutamente non pignorabili ci sono:

  • Oggetti sacri che servono all’esercizio del culto;
  • L’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina, anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli. Questi oggetti  sono esclusi in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi. Non rientrano però in questa categoria i mobili, tranne i letti, di rilevante valore economico, anche qualora lo siano per pregio artistico o di antiquariato;
  • Gli alimenti e i materiali combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone della sua famiglia con lui conviventi;
  • Le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio;
  • Le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.

Cose mobili relativamente non pignorabili

Appartengono a questa categoria:

  • Gli oggetti che il proprietario di un fondo tiene presso lo stesso per il servizio e la coltivazione del medesimo. Sono beni che possono essere pignorati separatamente dall’immobile soltanto in mancanza di altri mobili. Anche in questo caso, tuttavia, il giudice dell’esecuzione, se il debitore ne fa richiesta e sentito il creditore, può escludere dal pignoramento quelle tra le cose citate che sono di uso necessario per la coltura del fondo, oppure può permetterne l’uso, anche se pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione. Le stesse disposizioni possono essere date relativamente alle cose destinate dal coltivatore al servizio o alla coltivazione del fondo.
  • Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore. Questi beni possono essere pignorati, nei limiti di un quinto, quando il valore di realizzo stimato degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito. Attenzione però: questo limite non opera per i debitori costituiti in forma societaria e, in ogni caso, se nelle attività svolte dal debitore risulta una prevalenza del capitale investito rispetto al lavoro da lui prestato.

Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo

Fanno parte di questa terza categoria i seguenti beni mobili:

  • I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo.Questi non possono essere pignorati separatamente dall’immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei settimane precedenti il tempo della loro maturazione, almeno che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia.
  • I bachi da seta. Possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo.

Che cos’è il pignoramento

Con la parola pignoramento si indica quella formalità con cui viene iniziata l’espropriazione forzata di un bene. A darne una definizione generica, salvi i casi particolari, è l’art. 492 del codice di procedura civile: il pignoramento è l’ingiunzione con cui l’ufficiale giudiziario intima al debitore di astenersi da qualsiasi atto che possa sottrarre alla garanzia del credito i beni che si assoggettano all’espropriazione forzata, nonché i loro frutti.

Dunque il presupposto del pignoramento è l’esistenza di un debito, che sia stato attestato in maniera formale, attraverso una sentenza, un decreto ingiuntivo o un altro provvedimento del giudice, oppure con titoli di credito. Tutti questi atti costituiscono dei titoli esecutivi, che legittimano la procedura esecutiva che ha inizio con il pignoramento, il cui scopo ultimo è far recuperare in maniera forzosa il credito che il debitore non ha potuto o voluto soddisfare, mediante la vendita o l’assegnazione dei beni pignorati.

L’atto di pignoramento viene notificato presso la residenza, domicilio dichiarato o sede legale del debitore ed in esso vengono normalmente richiamati gli atti precedenti che ugualmente devono essere stati notificati, cioè il titolo esecutivo e il precetto, un atto che ricapitola le somme dovute e le diverse voci.

L’ufficiale giudiziario notifica il pignoramento al debitore ed esegue l’accesso presso il luogo in cui  i beni sono conservati. Se i si tratta di beni mobili e più di uno, durante questo accesso procede anche ad identificare concretamente i beni su cui viene esercitata l’esecuzione, che dunque vengono sottratti alla disponibilità del debitore, elencandoli nell’apposito verbale. La scelta cade sui beni rinvenuti, di proprietà del debitore e che appaiano idonei, per valore e possibilità di realizzo, a soddisfare il creditore. Vengono poi trasportati in luogo adatto alla  conservazione o affidati ad appositi custodi.

Conversione del pignoramento

Nel momento in cui viene eseguito l’accesso dell’ufficiale giudiziario per il pignoramento, il debitore deve tassativamente essere anche informato, mediante dichiarazione verbalizzata, della possibilità di sostituire ai beni o ai crediti pignorati un versamento di somme, che sia comprensivo della cifra dovuta per capitale, degli interessi, delle spese, nonché delle spese generate dall’esecuzione.

Tale sostituzione, per essere effettuata validamente, deve essere iniziata con il deposito di un’istanza in tale senso e di una somma, non inferiore ad un quinto della cifra complessivamente dovuta, presso il Tribunale, entro l’assegnazione dei beni pignorati o prima che ne sia disposta la vendita.

Pagamento all’ufficiale giudiziario

Il debitore che si vede costretto a subire un pignoramento e che desideri salvare i propri beni, ha anche una soluzione più immediata di quella prevista nel caso di conversione appena esaminato: può offrire un versamento di somme direttamente nelle mani dell’ufficiale giudiziario, secondo le modalità e i termini previsti dall’art. 494 del codice di procedura civile.

L’articolo prevede due ipotesi:

  • il debitore evita il pignoramento se è in grado di versare immediatamente, nelle mani dell’ufficiale giudiziario, una somma pari all’importo del credito o dei crediti fatti valere, più l’importo delle spese maturate. In questo caso, il debitore dà all’ufficiale giudiziario l’incarico di consegnare le somme al creditore ed evita così che i propri beni diventino oggetto della procedura. In ogni caso, il debitore può formulare e far mettere a verbale dall’ufficiale giudiziario il fatto che si riserva di agire per la restituzione della somma versata;

  • il debitore corrisponde all’ufficiale giudiziario una somma pari all’importo del credito o dei crediti, delle spese, il tutto aumentato di due decimi. In questo caso, la somma non viene data da consegnare al creditore, ma viene data come somma oggetto del pignoramento al posto dei beni.

Pignoramento di altri beni e riduzione del pignoramento

L’ufficiale giudiziario, nel momento in cui accede al luogo in cui si trovano i beni da pignorare, effettua una prima valutazione o stima degli stessi. Ciò, soprattutto quando si tratta di beni mobili, occorre anche perché la legge gli impone di indirizzarsi verso gli oggetti che paiono garantire un più rapido realizzo e una facile liquidazione. In ogni caso deve preferire, ove esistenti, i contanti, gli oggetti preziosi e i titoli di credito.

Può capitare che giudichi i beni rinvenuti non sufficienti a soddisfare il credito per cui sta agendo. Deve allora fare richiesta al debitore di indicargli altri beni che possano essere oggetto di pignoramento e del luogo in cui questi si trovano, con precisazione se si trovino presso terzi. Di questa richiesta dell’ufficiale giudiziario, come della risposta fornita dal debitore e di ogni altra sua dichiarazione resa durante l’accesso per pignoramento, viene dato atto nel citato verbale redatto dall’ufficiale giudiziario.

E cosa fare se, al contrario, l’ufficiale ha per errore pignorato beni per un valore complessivo che supera il credito e le spese per cui si agisce? Il legislatore ci ha pensato e ha risolto con la riduzione del pignoramento: una facoltà riconosciuta al debitore, che la può chiedere con un’istanza al giudice incaricato della procedura. Ma anche un dovere di controllo del giudice stesso, che di fatto può rilevarla anche d’ufficio, anche quando il debitore non abbia detto nulla in merito. In entrambi i casi, sentiti i creditori, il giudice può concludere riducendo il pignoramento a quei soli beni o somme che sono sufficienti a coprire il credito azionato.

Pignoramento da parte di più creditori

Sempre secondo il codice di procedura civile, è ammesso che più creditori possano aggredire, con un solo pignoramento, il medesimo bene. Ugualmente, un bene che sia già stato aggredito con un pignoramento da parte di un creditore, può successivamente essere fatto oggetto di pignoramento da parte di altri creditori. Insomma, l’esistenza di un pignoramento su un bene non esclude che lo stesso possa essere di nuovo pignorato.

Anche il pignoramento eseguito non ha comunque effetto in eterno. L’art. 497 del codice di procedura civile, che è titolato proprio “Cessazione dell’efficacia del pignoramento”, prevede che il pignoramento perda di efficacia quando dalla sua esecuzione, con le modalità sopra descritte, siano trascorsi 45 giorni senza che ne sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita dei beni.

I beni oggetto di pignoramento mobiliare e immobiliare

A seconda del tipo di bene o di diritto che è fatto oggetto del pignoramento, si distingue tra pignoramento mobiliare e immobiliare. Mentre la seconda categoria è intuitivamente abbastanza chiara, sotto la prima possono ricadere diversi beni. Innanzi tutto i beni più propriamente mobili,

come arredi, oggetti vari, opere d’arte. Ma anche macchinari, quando ad esempio il pignoramento avvenga presso la sede di un’impresa, o altri strumenti di esercizio di quella specifica attività.

Oggetto di pignoramento possono essere anche dei diritti di credito, che il debitore vanta a propria volta verso terzi. Appartengono a questa categoria i canoni o gli affitti per locazioni, le somme a vario titolo dovute al debitore da altri soggetti (ad esempio, per il pagamento di fatture) e i conti correnti bancari o postali o i depositi esistenti a nome del debitore.

In tutti i casi citati, come in molte altre ipotesi in cui il bene oggetto di pignoramento, pur essendo di proprietà del debitore, sia nel possesso di una terza persona, si parla di pignoramento presso terzi. In questo caso, l’atto di pignoramento e la citazione all’udienza per l’assegnazione o la disposizione della vendita, vanno portati a conoscenza anche del terzo, il quale è chiamato a dichiarare, con raccomandata o p.e.c., di quali beni o crediti del debitore è titolare, indicandone scadenza o termine per la consegna ed individuando eventuali sequestri sugli stessi di cui sia già a conoscenza, o cessioni del credito che gli siano già state notificate.

Crediti impignorabili

Tra i crediti che possono essere oggetto di esecuzione presso terzi, risulta escluso o limitato il pignoramento di:

  • Crediti alimentari. Non possono essere pignorati, tranne che l’esecuzione sia a sua volta svolta per cause di alimenti, e sempre con l’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e, comunque, per quella parte che il medesimo ha fissato con proprio decreto.
  • Crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamentoa persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. Tutti questi crediti non possono essere pignorati.
  • Somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennitàrelative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento. Queste somme possono essere pignorate per soddisfare crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato. Possono essere anche pignorate nella misura di un quinto per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, ed in ugual misura per ogni altro credito. Nel caso di pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate, questo non può estendersi oltre alla metà dell’ammontare delle somme citate. Sono comunque fatte salve le speciali disposizioni di legge.
  • Somme, da chiunque dovute, a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza. Questi crediti non possono essere pignorati per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile, nei limiti previsti per gli stipendi e da speciali disposizioni di legge.

Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, possono essere pignorate anche quando siano state accreditate, su conto bancario o postale intestato al debitore, in data anteriore al pignoramento.

In questo caso, però, sono pignorabili soltanto per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale. Quando l’accredito invece ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti sopra, nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Viste le previsioni citate, è importante tenere a mente che l’importo dell’assegno sociale è stato fissato dall’INPS per il 2017 in 448,07 euro per tredici mensilità, per un totale annuo di 5.824,91 euro.

Il pignoramento, eseguito sulle somme sopra menzionate e in violazionedei divieti o oltre i limiti previsti dal codice di procedura civile e dalle speciali disposizioni di legge, è parzialmente inefficace. L’inefficacia può essere rilevata dal giudice anche d’ufficio.

Impignorabilità del diritto di uso e abitazione

Tra i diritti che hanno ad oggetto un immobile e non possono essere fatti oggetto di pignoramento, troviamo invece il diritto di abitazione e di uso, che possono essere sanciti, ad esempio, con un provvedimento giudiziario, come può accadere in un giudizio di separazione di coniugi. In questo caso la tutela dal pignoramento non è fissata per legge, ma è stata elaborata nel tempo dalla giurisprudenza, sulla base della considerazione che si tratta di diritti che rispondono ad esigenze di natura familiare  e che hanno carattere personalissimo.

Per quanto riguarda il diritto di abitazione, da considerare che esso può essere fatto valere anche qualora l’immobile a cui si riferisce venga pignorato: essenziale, in questo caso, verificare che l’atto costitutivo del diritto sia stato trascritto precedentemente al pignoramento.

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