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Opposizione Cartelle Esattoriali

L’ipoteca del concessionario prevista dalla legge sulla riscossione, comunemente chiamata “ipoteca legale”, diversamente dall’“ipoteca giudiziale” può essere iscritta sulla base del solo titolo costituente il credito (la cartella di pagamento scaduta) ed assolve la stessa funzione del sequestro conservativo.
L’ipoteca giudiziale, invece, può essere iscritta solo sulla base di una sentenza o di altro provvedimento giudiziale.
Quando si viene a conoscenza che il proprio immobile è oggetto di ipoteca legale (dovuta, quasi sempre, ad un’azione legale del servizio riscossione tributi), la prima cosa da fare è verificare se le cartelle esattoriali a cui fa riferimento l’ipoteca sono state realmente notificate con le modalità sancite dalla vigente legislazione.
L’omessa notifica costituisce un valido motivo di impugnativa di qualsiasi provvedimento emesso successivamente alla cartella.
Se c’è la certezza di non aver firmato nulla personalmente, questa è già di per sé una causa di nullità del provvedimento, perché quando la cartella esattoriale va notificata a terzi, cioè non direttamente all’interessato, è obbligatorio informarlo dell’avvenuta notifica, con la prescritta raccomandata di avvenuta notifica a terzi, come previsto dall’art. 139 del codice di procedura civile, comma 4 come modificato dall’articolo 174, comma 3 del decreto legislativo 30-06-2003 n. 196.

In caso di irreperibilità ai sensi dell’art. 140 del c.p.c., è obbligatorio affiggere avviso sulla porta e procedere a darne notizia per raccomandata. Tale principio è stato affermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito che è obbligatorio il deposito di copia nella casa comunale, l’affissione alla porta dell’abitazione e la spedizione di raccomandata con avviso di ricevimento, essendo questi i requisiti minimi da pretendersi per una corretta instaurazione di contraddittorio nel rispetto del codice di rito.

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