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Riabilitazione Finanziaria

Riabilitazione Finanziaria (15)

PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO

 

 

 

Prestito Ipotecario

 

 

E' un finanziamento, garantito da ipoteca di primo grado su un immobile residenziale, che la banca concede alle persone che abbiano compiuto il 60esimo anno d'età e che siano possessori dell'immobile in cui abitano.

Il contraente non sarà tenuto a rimborsare il prestito fino a che sarà in vita, pur mantenendo il diritto e la certezza di poter vivere sempre nella propria casa fino alla morte.

Ha, inoltre, la facoltà di decidere se ripagare gradualmente il proprio debito, oppure se non pagare nulla e lasciare così ai posteri l'onere di estinguere il proprio debito.

 

L'estinzione del prestito avverrà, al decesso del beneficiario, con una delle seguenti modalità:

 

1. Restituzione da parte degli eredi, entro i 12 mesi successivi alla scomparsa del richiedente, della somma erogata comprensiva degli interessi maturati.

2. Accensione di un mutuo tradizionale quando non si dispone di tutto l'importo da restituire alla banca.

3. Vendita dell'immobile. In questo caso la banca tratterrà l'importo dovuto, mentre agli eredi toccherà la differenza tra il valore di vendita e l'importo trattenuto dall'ente erogante.

 

Gli eredi avranno quindi la possibilità, ma non l'obbligo, di rimborsare il debito contratto dal loro congiunto per riscattare l'immobile dato a garanzia. A tal proposito, la banca garantisce che il valore del debito (capitale+ interessi) non supererà mai ed in nessun caso il valore di mercato dell'immobile.

Il prestito dovrà essere:

Pari ad un importo compreso tra il 15% ed il 50% del valore dell'immobile (approssimativamente).

Pari ad un importo compreso tra€ 20.000,00 ed€ 350.000,00 (approssimativamente).

Garantito da ipoteca su un immobile del valore di almeno € 70.000,00 (approssimativamente).

La percentuale della somma erogata, rispetto al valore dell'immobile, è in funzione dell'età del richiedente: più avanzata è l'età, maggiore sarà l'importo ottenibile.

Sulla base di una stima approssimativa (ma realistica), la banca potrebbe finanziare una somma pari al 10% del valore dell'immobile per i sessantenni, 20% per i settantenni, 40% per gli ottantenni, e fino al 50% per i novantenni.

Nel caso in cui il finanziamento sia cointestato ad una coppia, il prestito potrà essere erogato solo se entrambi i coniugi hanno compiuto i 60 anni e dovrà essere rimborsato dopo la morte del coniuge più longevo.

Se l'immobile è già gravato da ipoteca, si potrà ottenere il finanziamento estinguendo il debito preesistente con lo stesso prestito erogato dalla banca e sostituendo l'ipoteca.

Tanto più alto è il valore dell'abitazione e l'età del contraente più giovane, tanto più alta sarà la somma che si potrà ottenere.

Dal momento in cui il richiedente avrà ottenuto il prestito richiesto, potrà disporre della somma ricevuta come riterrà opportuno, e potrà continuare a vivere nella propria casa, rispettando però alcuni vincoli (non potrà venderla, affittarla, ristrutturarla, né aggiungere una seconda ipoteca o offrirla in garanzia a favore di terzi).

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Annullamento Fideiussione Bancaria

Fideiussione Bancaria

Tutte le FIDEIUSSIONI fatte sottoscrivere dagli istituti di credito su modelli contrattuali incompatibili con la normativa ANTITRUST ( L. N. 287 Del 1990 )

sono NULLE!!!

(Come statuito dalla Cassazione Civile)

 

Rivolgiti ai nostri uffici per una preanalisi GRATUITA!

 

 

Fideiussione

L'art. 1936 del codice civile recita: “è fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui”.

L'obbligo contenuto nel precedente articolo non viene meno neanche in caso di morte del fideiussore, nel qual caso tenuti alla garanzia saranno gli eredi, in proporzione alle loro quote ereditarie.

 

La fideiussione:

 

  • È un contratto “bilaterale” (tra creditore e fideiussore) ed è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.

  • È una garanzia personale visto che il creditore può soddisfare il credito che vanta nei confronti del debitore principale su tutto il patrimonio del fideiussore (art. 2740 c.c.)

  • Non può eccedere i limiti dell'obbligazione principale (se ad esempio, il credito garantito è pari a 100, la fideiussione non può superare il valore di 100) ma il creditore può rivalersi indistintamente sul debitore o sul fideiussore 

  • Può anche essere “omnibus” che rappresenta un tipo di fideiussione prestata dal fideiussore in genere ad una banca, e che garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni che un cliente assumerà nei confronti della banca. Oggi, però, la giurisprudenza ritiene che la fideiussione “omnibus” sia lesiva dei diritti del fideiussore e quindi può essere contestata.

 

Per tutto quanto sopra detto, riteniamo necessario un controllo accurato del contratto di fideiussione stipulato con la banca, che possa mettere in evidenza gli eventuali abusi commessi e di conseguenza, produrre un annullamento definitivo della fideiussione; considerato anche, che si viene iscritti nella Centrale Rischi della Banca d'Italia in qualità di garante, e che se le attività finanziarie non dovessero andare per il verso giusto, si viene iscritti con “appostazione a sofferenza” nei sistemi di informazioni creditizie, cosa che impedirebbe del tutto l’accesso al credito.

 

In conclusione, con l'annullamento della fideiussione, si ottengono 3 risultati eccezionali:

1. La cancellazione del nominativo del Fideiussore/Garante dalla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia ;

2. Salvataggio e protezione dei beni immobili del Fideiussore (che invece, con la fideiussione attiva , restano a rischio pignoramento);

3. Possibilità di accesso al credito per il Fideiussore (in quanto non risulterà più segnalato alla Centrale Rischi).

 

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FRIENDLY REPOSSESS

MUTUO UNICREDIT: FRIENDLY REPOSSESS E REPOSSESS PARZIALE

Unicredit ha deciso di aiutare le famiglie italiane in difficoltà con il pagamento del mutuo con il Friendly Repossess e Repossess Parziale.

Così Unicredit Management Bank, struttura del gruppo Unicredit specializzata nella gestione dei crediti non performing, ha studiato due tipologie di prodotti in collaborazione con le Associazioni dei consumatori.

I due prodotti di mutuo si chiamano Friendly Repossess e Repossess Parziale. Il Friendly Repossess di Unicredit riguarda i mutuatari con difficoltà economiche nel medio termine con scarsa capacità di rimborso.

Questo prodotto di mutuo Unicredit si propone la vendita dell’immobile ad una società chiamata “veicolo immobiliare” collegata ad Unicredit che da in affitto al mutuatario l’immobile,  con  2 opzioni per il riacquisto della casa in un secondo momento:

Riscatto dellimmobile entro 5 anni dalla vendita alla società legata ad Unicredit.

Indicare una determinata data e un prezzo per procedere al riacquisto dell’immobile.

La differenza tra i due prodotti di mutuo sta nel fatto che, nella prima ipotesi, il mutuatario può temporaneamente rendere liquido il valore dell’’immobile e rilevare la possibilità di riscattare la proprietà successivamente, ad un prezzo prefissato, e allo stesso tempo avere lusufrutto dellimmobile.

Il Repossess parziale di Unicredit invece, permette la vendita ad un “veicolo immobiliare ma solo di una quota della proprietà del mutuatario sull’’immobile in questione. Limmobile viene dato in garanzia, ad un prezzo determinato da una perizia effettuata da terzi.

La somma ricevuta con la vendita parziale dell’’ immobile viene usata per estinguere una parte del mutuo, e ottenere una riduzione dell’’ importo della rata.

L’abbassamento della rata è dovuta ad un minor capitale residuo da rimborsare sul mutuo originario, in modo da agevolare il mutuatario sul pagamento delle rate di mutuo

Il mutuatario continua ad avere lusufrutto sull’immobile e quindi di abitarci dietro il pagamento di un canone, e successivamente riacquistare la titolarità della proprietà.

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Gli 8 beni che non possono essere pignorati dal fisco

Gli 8 beni che non possono essere pignorati dal fisco

Cosa succede se non si pagano i debiti con il Fisco e quali sono i beni non pignorabili per legge? Facciamo il punto alla vigilia del debutto del nuovo agente di riscossione.

Dal 1 luglio 2017 a occuparsi della riscossione delle cartelle esattoriali sarà l’Agenzia delle Entrate – Riscossione che proseguirà il lavoro fatto finora da Equitalia. A cambiare sarà l’agente di riscossione, ma non cambieranno le regole relative al recupero dei debiti fiscali. Ecco cosa succede se non si pagano le cartelle esattoriali e quali sono i beni non pignorabili sui quali il Fisco non può rivalersi.

Beni non pignorabili in caso di debito erariale

Il mancato pagamento delle imposte e delle tasse nella maggior parte dei casi non costituisce un reato, ma è sanzionato con il recupero forzoso del debito. Vale a dire che, se non paghi i debiti con il Fisco, l’agente di riscossione incaricato dallo Stato ti invierà una cartella di pagamento per notificarti l’importo da saldare.

Se non paghi la cartella entro i termini, si procede con l’esecuzione forzata che comporta il pignoramento dei beni, l’iscrizione dell’ipoteca sui beni immobili o il fermo dell’auto. La legge stabilisce comunque precisi limiti entro i quali può avere luogo l’esecuzione forzata e individua alcuni casi in cui i beni del debitore non possono essere pignorati o possono essere pignorati solo in parte.

La casa del debitore

Le conseguenze del mancato pagamento di un debito erariale sono diverse a seconda dell’importo del debito e dei tipi di bene posseduti dal debitore. La casa del debitore può essere pignorata o vi si può iscrivere un’ipoteca solo se vengono rispettati precisi limiti:

  • se il debito con il Fisco ha un importo inferiore a 20.000 euro, l’agente di riscossione non può iscrivere l’ipoteca sui beni immobili in alcun caso;
  • se il valore complessivo dei beni immobili del debitore è inferiore a 120.000 euro, gli immobili non possono essere pignorati;
  • se il debito con il Fisco è inferiore a 120.000 euro, la casa non può essere pignorata;

  • se il debito erariale è superiore a 120.000 euro, l’agente di riscossione può pignorare la casa di proprietà del debitore. Prima di farlo deve dare un preavviso di almeno 30 giorni, poi deve iscrivere un’ipoteca sull’immobile e poter eseguire il pignoramento dopo che siano trascorsi almeno 6 mesi;

  • indipendentemente dall’ammontare del debito con il Fisco, la casa non può essere pignorata se è l’unico immobile di proprietà del debitore, se è la casa di residenza ed è accatastata come immobile non di lusso.

Una somma superiore al quinto dello stipendio

Lo stipendio del debitore può essere pignorato per un massimo di un quinto dell’importo. Il pignoramento può avvenire una volta che il salario è stato accreditato in banca oppure può essere comunicato al datore di lavoro.

La pensione sotto il minimo vitale

Se il debitore è in pensione, la pensione può essere pignorata al momento dell’accredito in banca oppure direttamente presso l’istituto di previdenza. La quota pignorabile è un quinto dell’importo netto della pensione, tenuto conto del valore minimo vitale, pari a una volta e mezzo l’importo dell’assegno minimo. Per il 2017, la quota non pignorabile della pensione è quindi pari a 672,10 euro.

I risparmi

La legge stabilisce inoltre un limite al pignoramento dei risparmi: l’agente di riscossione può pignorare le somme presenti sul conto corrente usato per l’accredito dello stipendio solo se superiori a 1.344,21 euro, cioè tre volte l’importo dell’assegno minimo.

L’auto e la polizza vita

L’auto del professionista o dell’imprenditorenon può essere pignorata se è strumentale allo svolgimento dell’attività lavorativa. Le polizze vita non possono essere mai pignorate.

Il 50% del conto corrente cointestato

In caso di beni o di conto corrente cointestati, l’agente di riscossione dei debiti fiscali potrà pignorarli per il 50% del loro valore. Se si tratta di beni divisibili, dovrà procedere alla divisione fisica e all’esecuzione forzata della metà di proprietà del debitore. Se i beni non sono divisibili, dovrà procedere alla vendita per intero del bene e all’incasso di metà del valore ricavato. L’altra metà andrà restituita all’altro titolare del bene.

Alcuni beni mobili detti “assolutamente impignorabili”

Vanno poi considerati quei beni non pignorabili per legge, a prescindere dalla natura del debito.

Beni non pignorabili

La legge elenca alcuni beni che non possono essere oggetto di esecuzione forzata o che lo sono con alcuni limiti. Si tratta di beni non pignorabili per la loro natura o per la funzione che svolgono. Sono in generale beni che riguardano la sfera privata e affettiva della vita del debitore, ritenuta intoccabile e irrinunciabile, nonché quei beni che sono per loro natura deputati alla sopravvivenza del debitore e del suo nucleo familiare.

Il codice di procedura civile, oltre a descrivere le modalità con le quali l’ufficiale giudiziario deve individuare i beni da pignorare, specifica anche i beni che non possono essere toccati o quelli che possono essere toccati solo in determinate circostanze. Non tutti i beni non pignorabili lo sono, infatti, in maniera assoluta ed identica, ma al contrario vengono dalla legge distinti secondo una gradazione decrescente.

Cose mobili assolutamente non pignorabili

Tra le cose mobili assolutamente non pignorabili ci sono:

  • Oggetti sacri che servono all’esercizio del culto;
  • L’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina, anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli. Questi oggetti  sono esclusi in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi. Non rientrano però in questa categoria i mobili, tranne i letti, di rilevante valore economico, anche qualora lo siano per pregio artistico o di antiquariato;
  • Gli alimenti e i materiali combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone della sua famiglia con lui conviventi;
  • Le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio;
  • Le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.

Cose mobili relativamente non pignorabili

Appartengono a questa categoria:

  • Gli oggetti che il proprietario di un fondo tiene presso lo stesso per il servizio e la coltivazione del medesimo. Sono beni che possono essere pignorati separatamente dall’immobile soltanto in mancanza di altri mobili. Anche in questo caso, tuttavia, il giudice dell’esecuzione, se il debitore ne fa richiesta e sentito il creditore, può escludere dal pignoramento quelle tra le cose citate che sono di uso necessario per la coltura del fondo, oppure può permetterne l’uso, anche se pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione. Le stesse disposizioni possono essere date relativamente alle cose destinate dal coltivatore al servizio o alla coltivazione del fondo.
  • Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore. Questi beni possono essere pignorati, nei limiti di un quinto, quando il valore di realizzo stimato degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito. Attenzione però: questo limite non opera per i debitori costituiti in forma societaria e, in ogni caso, se nelle attività svolte dal debitore risulta una prevalenza del capitale investito rispetto al lavoro da lui prestato.

Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo

Fanno parte di questa terza categoria i seguenti beni mobili:

  • I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo.Questi non possono essere pignorati separatamente dall’immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei settimane precedenti il tempo della loro maturazione, almeno che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia.
  • I bachi da seta. Possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo.

Che cos’è il pignoramento

Con la parola pignoramento si indica quella formalità con cui viene iniziata l’espropriazione forzata di un bene. A darne una definizione generica, salvi i casi particolari, è l’art. 492 del codice di procedura civile: il pignoramento è l’ingiunzione con cui l’ufficiale giudiziario intima al debitore di astenersi da qualsiasi atto che possa sottrarre alla garanzia del credito i beni che si assoggettano all’espropriazione forzata, nonché i loro frutti.

Dunque il presupposto del pignoramento è l’esistenza di un debito, che sia stato attestato in maniera formale, attraverso una sentenza, un decreto ingiuntivo o un altro provvedimento del giudice, oppure con titoli di credito. Tutti questi atti costituiscono dei titoli esecutivi, che legittimano la procedura esecutiva che ha inizio con il pignoramento, il cui scopo ultimo è far recuperare in maniera forzosa il credito che il debitore non ha potuto o voluto soddisfare, mediante la vendita o l’assegnazione dei beni pignorati.

L’atto di pignoramento viene notificato presso la residenza, domicilio dichiarato o sede legale del debitore ed in esso vengono normalmente richiamati gli atti precedenti che ugualmente devono essere stati notificati, cioè il titolo esecutivo e il precetto, un atto che ricapitola le somme dovute e le diverse voci.

L’ufficiale giudiziario notifica il pignoramento al debitore ed esegue l’accesso presso il luogo in cui  i beni sono conservati. Se i si tratta di beni mobili e più di uno, durante questo accesso procede anche ad identificare concretamente i beni su cui viene esercitata l’esecuzione, che dunque vengono sottratti alla disponibilità del debitore, elencandoli nell’apposito verbale. La scelta cade sui beni rinvenuti, di proprietà del debitore e che appaiano idonei, per valore e possibilità di realizzo, a soddisfare il creditore. Vengono poi trasportati in luogo adatto alla  conservazione o affidati ad appositi custodi.

Conversione del pignoramento

Nel momento in cui viene eseguito l’accesso dell’ufficiale giudiziario per il pignoramento, il debitore deve tassativamente essere anche informato, mediante dichiarazione verbalizzata, della possibilità di sostituire ai beni o ai crediti pignorati un versamento di somme, che sia comprensivo della cifra dovuta per capitale, degli interessi, delle spese, nonché delle spese generate dall’esecuzione.

Tale sostituzione, per essere effettuata validamente, deve essere iniziata con il deposito di un’istanza in tale senso e di una somma, non inferiore ad un quinto della cifra complessivamente dovuta, presso il Tribunale, entro l’assegnazione dei beni pignorati o prima che ne sia disposta la vendita.

Pagamento all’ufficiale giudiziario

Il debitore che si vede costretto a subire un pignoramento e che desideri salvare i propri beni, ha anche una soluzione più immediata di quella prevista nel caso di conversione appena esaminato: può offrire un versamento di somme direttamente nelle mani dell’ufficiale giudiziario, secondo le modalità e i termini previsti dall’art. 494 del codice di procedura civile.

L’articolo prevede due ipotesi:

  • il debitore evita il pignoramento se è in grado di versare immediatamente, nelle mani dell’ufficiale giudiziario, una somma pari all’importo del credito o dei crediti fatti valere, più l’importo delle spese maturate. In questo caso, il debitore dà all’ufficiale giudiziario l’incarico di consegnare le somme al creditore ed evita così che i propri beni diventino oggetto della procedura. In ogni caso, il debitore può formulare e far mettere a verbale dall’ufficiale giudiziario il fatto che si riserva di agire per la restituzione della somma versata;

  • il debitore corrisponde all’ufficiale giudiziario una somma pari all’importo del credito o dei crediti, delle spese, il tutto aumentato di due decimi. In questo caso, la somma non viene data da consegnare al creditore, ma viene data come somma oggetto del pignoramento al posto dei beni.

Pignoramento di altri beni e riduzione del pignoramento

L’ufficiale giudiziario, nel momento in cui accede al luogo in cui si trovano i beni da pignorare, effettua una prima valutazione o stima degli stessi. Ciò, soprattutto quando si tratta di beni mobili, occorre anche perché la legge gli impone di indirizzarsi verso gli oggetti che paiono garantire un più rapido realizzo e una facile liquidazione. In ogni caso deve preferire, ove esistenti, i contanti, gli oggetti preziosi e i titoli di credito.

Può capitare che giudichi i beni rinvenuti non sufficienti a soddisfare il credito per cui sta agendo. Deve allora fare richiesta al debitore di indicargli altri beni che possano essere oggetto di pignoramento e del luogo in cui questi si trovano, con precisazione se si trovino presso terzi. Di questa richiesta dell’ufficiale giudiziario, come della risposta fornita dal debitore e di ogni altra sua dichiarazione resa durante l’accesso per pignoramento, viene dato atto nel citato verbale redatto dall’ufficiale giudiziario.

E cosa fare se, al contrario, l’ufficiale ha per errore pignorato beni per un valore complessivo che supera il credito e le spese per cui si agisce? Il legislatore ci ha pensato e ha risolto con la riduzione del pignoramento: una facoltà riconosciuta al debitore, che la può chiedere con un’istanza al giudice incaricato della procedura. Ma anche un dovere di controllo del giudice stesso, che di fatto può rilevarla anche d’ufficio, anche quando il debitore non abbia detto nulla in merito. In entrambi i casi, sentiti i creditori, il giudice può concludere riducendo il pignoramento a quei soli beni o somme che sono sufficienti a coprire il credito azionato.

Pignoramento da parte di più creditori

Sempre secondo il codice di procedura civile, è ammesso che più creditori possano aggredire, con un solo pignoramento, il medesimo bene. Ugualmente, un bene che sia già stato aggredito con un pignoramento da parte di un creditore, può successivamente essere fatto oggetto di pignoramento da parte di altri creditori. Insomma, l’esistenza di un pignoramento su un bene non esclude che lo stesso possa essere di nuovo pignorato.

Anche il pignoramento eseguito non ha comunque effetto in eterno. L’art. 497 del codice di procedura civile, che è titolato proprio “Cessazione dell’efficacia del pignoramento”, prevede che il pignoramento perda di efficacia quando dalla sua esecuzione, con le modalità sopra descritte, siano trascorsi 45 giorni senza che ne sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita dei beni.

I beni oggetto di pignoramento mobiliare e immobiliare

A seconda del tipo di bene o di diritto che è fatto oggetto del pignoramento, si distingue tra pignoramento mobiliare e immobiliare. Mentre la seconda categoria è intuitivamente abbastanza chiara, sotto la prima possono ricadere diversi beni. Innanzi tutto i beni più propriamente mobili,

come arredi, oggetti vari, opere d’arte. Ma anche macchinari, quando ad esempio il pignoramento avvenga presso la sede di un’impresa, o altri strumenti di esercizio di quella specifica attività.

Oggetto di pignoramento possono essere anche dei diritti di credito, che il debitore vanta a propria volta verso terzi. Appartengono a questa categoria i canoni o gli affitti per locazioni, le somme a vario titolo dovute al debitore da altri soggetti (ad esempio, per il pagamento di fatture) e i conti correnti bancari o postali o i depositi esistenti a nome del debitore.

In tutti i casi citati, come in molte altre ipotesi in cui il bene oggetto di pignoramento, pur essendo di proprietà del debitore, sia nel possesso di una terza persona, si parla di pignoramento presso terzi. In questo caso, l’atto di pignoramento e la citazione all’udienza per l’assegnazione o la disposizione della vendita, vanno portati a conoscenza anche del terzo, il quale è chiamato a dichiarare, con raccomandata o p.e.c., di quali beni o crediti del debitore è titolare, indicandone scadenza o termine per la consegna ed individuando eventuali sequestri sugli stessi di cui sia già a conoscenza, o cessioni del credito che gli siano già state notificate.

Crediti impignorabili

Tra i crediti che possono essere oggetto di esecuzione presso terzi, risulta escluso o limitato il pignoramento di:

  • Crediti alimentari. Non possono essere pignorati, tranne che l’esecuzione sia a sua volta svolta per cause di alimenti, e sempre con l’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e, comunque, per quella parte che il medesimo ha fissato con proprio decreto.
  • Crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamentoa persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. Tutti questi crediti non possono essere pignorati.
  • Somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennitàrelative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento. Queste somme possono essere pignorate per soddisfare crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato. Possono essere anche pignorate nella misura di un quinto per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, ed in ugual misura per ogni altro credito. Nel caso di pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate, questo non può estendersi oltre alla metà dell’ammontare delle somme citate. Sono comunque fatte salve le speciali disposizioni di legge.
  • Somme, da chiunque dovute, a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza. Questi crediti non possono essere pignorati per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile, nei limiti previsti per gli stipendi e da speciali disposizioni di legge.

Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, possono essere pignorate anche quando siano state accreditate, su conto bancario o postale intestato al debitore, in data anteriore al pignoramento.

In questo caso, però, sono pignorabili soltanto per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale. Quando l’accredito invece ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti sopra, nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Viste le previsioni citate, è importante tenere a mente che l’importo dell’assegno sociale è stato fissato dall’INPS per il 2017 in 448,07 euro per tredici mensilità, per un totale annuo di 5.824,91 euro.

Il pignoramento, eseguito sulle somme sopra menzionate e in violazionedei divieti o oltre i limiti previsti dal codice di procedura civile e dalle speciali disposizioni di legge, è parzialmente inefficace. L’inefficacia può essere rilevata dal giudice anche d’ufficio.

Impignorabilità del diritto di uso e abitazione

Tra i diritti che hanno ad oggetto un immobile e non possono essere fatti oggetto di pignoramento, troviamo invece il diritto di abitazione e di uso, che possono essere sanciti, ad esempio, con un provvedimento giudiziario, come può accadere in un giudizio di separazione di coniugi. In questo caso la tutela dal pignoramento non è fissata per legge, ma è stata elaborata nel tempo dalla giurisprudenza, sulla base della considerazione che si tratta di diritti che rispondono ad esigenze di natura familiare  e che hanno carattere personalissimo.

Per quanto riguarda il diritto di abitazione, da considerare che esso può essere fatto valere anche qualora l’immobile a cui si riferisce venga pignorato: essenziale, in questo caso, verificare che l’atto costitutivo del diritto sia stato trascritto precedentemente al pignoramento.

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Finanziamenti In Partecipazione

Finanziamenti in partecipazione
Trattasi di interventi finanziari atti a sostenere o finanziare nuove iniziative commerciali o progetti imprenditoriali.
I beneficiari sono le piccole imprese iscritte da almeno 2 anni in camera di commercio con l’ultimo bilancio o modello unico in utile.
In aggiunta ai requisiti necessari di affidabilità finanziaria, sarà necessario redigere una relazione o piano commerciale oggetto della richiesta che evidenzi risultati tali da giustificare la concessione del finanziamento.
La restituzione del finanziamento avverrà in tre tranche a 6, 9 e 12 mesi a mezzo assegni.
Il corrispettivo garantito alla società erogante sarà rappresentato da:
a) una percentuale minima garantita, indipendentemente dai risultati ottenuti grazie al finanziamento concesso.
b) una percentuale sull’utile generato grazie al finanziamento concesso.

Dette percentuali verranno concordate di volta in volta e non sono prestabilite (influiranno sulla loro determinazione la tipologia dei progetti, la tipologia dei richiedenti ed il settore merceologico).

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Finanziamenti

CRF Italia segue i propri Clienti nell’istruzione di richieste di finanziamento.

  • Prestiti personali
  • Prestiti a pensionati
  • Mutui per acquisto immobili, ristrutturazioni, liquidità
  • Mutui per consolidamento passività
  • Cessioni del quinto e deleghe anche a protestati e pignorati
  • Sconto titoli bancabili a fronte di crediti ceduti
  • Prestito vitalizio ipotecario (rimborsabile dagli eredi dell’immobile dato a garanzia del finanziamento)
  • Finanziamenti agevolati con contributi a fondo perduto
  • Fidejussioni e cauzioni
  • Leasing immobiliare e strumentale
  • Lease back (autofinanziamento tramite gli immobili aziendali)
  • Factoring (anticipazione su fatture)
  • Finanziamenti su progetto a nuove imprese
  • Merchant banking e venture capital (partecipazione nel capitale di rischio)
  • Soluzioni finanziarie esclusive e personalizzate
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Repossess Friendly

 

Repossess friendly, letteralmente tradotto, rientrare in possesso amichevolmente.
Unicredit ha ideato un prodotto rivolto agli utenti che dovessero trovarsi in difficoltà con il pagamento delle rate del mutuo. In pratica, con questo nuovo prodotto, il mutuatario ha possibilità di vendere la casa ad una società del gruppo Unicredit, con la quale firma un contratto di affitto, per poi riacquistarla entro cinque anni.

Funziona così: il mutuatario in difficoltà, vende a Unicredit Credit Management immobiliare (società del gruppo Unicredit) la casa ipotecata a un prezzo definito dal perito, sulla base della valutazione dell’immobile; l’importo della perizia dovrebbe essere sufficiente a coprire l’intero debito ancora da pagare. Successivamente l’utente ha la possibilità di riacquistare la casa, entro cinque anni dalla vendita, pagando di nuovo il notaio e le imposte che aveva già pagato al momento dell’acquisto dell’abitazione.
C’è un alternativa; l’utente può indicare un’opzione d’acquisto, al massimo entro otto anni dalla vendita della casa, chiaramente ad un prezzo maggiorato.
Nel frattempo, pagherà, al nuovo proprietario, la società del gruppo Unicredit, un canone di locazione stabilito in base ai prezzi medi rilevati sul mercato di riferimento.

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Le Banche Sbagliano O Ci Provano?

Da non perdere i servizi fatti da “Le Iene” tra Maggio e Giugno 2013.
Indagando sulle modalità con cui sono stati erogati molti dei finanziamenti degli ultimi anni, da parte degli istituti di credito italiani, Le Iene hanno messo in luce diverse irregolarità.

Sono stati identificati numerosissimi casi in cui i clienti sono stati vessati da tassi ben oltre il limite dell’usura e che, grazie all’intervento di consulenti specializzati, sono riusciti a far valere le proprie ragioni.

Se anche tu ritieni di poter essere rimasto “intrappolato” dalla rete delle irregolarità delle Banche, contattaci per analizzare il tuo piano di finanziamento e valutare se il contratto sia viziato da irregolarità.

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CRF ITALIA

CRF Italia opera nel settore della riabilitazione finanziaria. Ci rivolgiamo a tutti i soggetti (Privati ed Aziende) che necessitano di finanziamenti da parte di istituti finanziari, anche se hanno già debiti e finanziamenti aperti.
Riabilitiamo al finanziamento i soggetti che si sono trovati in situazioni debitorie particolari (es: cattivi pagatori, protestati...).
Aiutiamo coloro che intendono tutelare i propri beni da futuri attacchi di creditori.

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